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Pubblichiamo l’intervento del Consiglio Direttivo della Pontificia Accademia di Teologia apparso sul settimanale Famiglia Cristiana in merito al recente documento della Dicastero per la Dottrina della Fede (leggi qui) che contiene alcune importanti sui sacramenti per le persone transessuali e omosessuali e per i bambini nati da maternità surrogata. Questo intervento, spiegano dall’Accademia, si pone nella linea della teologia “sapienziale”’ promossa da papa Francesco con il recentissimo Motu Proprio, Ad theologiam promovendam, con il quale sono stati approvati i nuovi Statuti dell’Accademia. In questi ultimi, il Sommo Pontefice afferma, tra l’altro, che la teologia, deve aiutare il popolo di Dio a crescere nell’approfondimento dell’autentico patrimonio della fede e nella scoperta della sua bellezza e fecondità esistenziale, ponendo attenzione ai contesti, lasciandosi interpellare dalla realtà, aiutandolo a discernere i “segni dei tempi”’.

Un Vescovo brasiliano ha posto recentemente al Dicastero per la Dottrina della Fede alcune domande circa la possibilità di partecipare «ai sacramenti del battesimo e del matrimonio da parte di persone transessuali e di persone omoaffettive».

Com’era facile immaginare, la questione ha richiamato l’attenzione e ha suscitato reazioni e commenti disparati, che oscillano dalla preoccupazione all’entusiasmo.

Una serena lettura e riproposizione dei contenuti del Documento del Dicastero e delle risposte approvate da papa Francesco può essere di aiuto a tutta la comunità e al suo impegno di fedeltà alla parola del suo Signore e al patrimonio di fede vissuta e professata dalla e nella Chiesa. Lo si farà, qui, riprendendo i principali passaggi del Documento. Si deve subito osservare che le risposte si pongono esplicitamente in continuità con l’insegnamento tradizionale della Chiesa cattolica; di fatto, esse «ripropongono, in buona sostanza, i contenuti fondamentali di quanto, già in passato, è stato affermato in materia» dal Dicastero.

Fatta questa importante premessa, che deve aiutare a valutare con equilibrio ciò che sarà successivamente affermato e per evitare ogni indebita accusa, sarà bene tener presente che le risposte non ignorano, anzi invocano, il principio di prudenza pastorale, che, da una parte, richiede di evitare sempre ciò che potrebbe «generare pubblico scandalo o disorientamento nei fedeli» oppure delle «indebite legittimazioni»; dall’altra, comporta che «ogni situazione sia saggiamente ponderata». Come a dire: non c’è nessuna intenzione di “abbandonare, disperdere, confondere” il popolo di Dio, ma solo di aiutarlo a camminare nella verità del Vangelo, senza perdere di vista la dignità delle persone, il loro essere oggetto – singolarmente – della premura di Dio, la consapevolezza che Cristo è venuto nella storia «non per giudicare il mondo, ma per salvarlo» (Gv 12,47).

 

1. Un transessuale può essere battezzato?

Si, può ricevere il Battesimo, alle medesime condizioni degli altri fedeli, salva la necessità di evitare il rischio di pubblico scandalo o disorientamento. Quanto ai bambini o agli adolescenti, purché «ben preparati e disposti», possono riceverlo. Se ci sono dubbi circa la situazione morale oggettiva della persona o in assenza delle disposizioni soggettive verso la grazia, si dovrà ricordare (con il Catechismo della Chiesa Cattolica e con Tommaso d’Aquino) che il Battesimo conferisce il carattere sacramentale, anche se «il soggetto non riceve la grazia santificante». Tale carattere costituisce, dice l’Aquinate, «una causa immediata che dispone alla grazia». Come afferma papa Francesco, il Battesimo è come una “porta”, che consente a Cristo di “entrare in noi” e a noi di accedere al Cristo e trovare un posto nel Mistero di quel Dio che è sempre “alla ricerca dell’uomo” ed è «capace di generare anche col peccatore un’alleanza irrevocabile». Questo dinamismo di un Dio instancabile e ostinato nell’amare deve essere tenuto presente nel valutare la situazione di un penitente il cui proposito di emendarsi «non appare in modo pienamente manifesto», perché – come aveva osservato san Giovanni Paolo II – prevedere la possibilità di una nuova caduta «non pregiudica l’autenticità del proposito». Questa prima e più estesa risposta si conclude richiamando l’impegno incessabile della Chiesa a sollecitare i fedeli a vivere in modo pieno ciò che il Battesimo implica.

2. Un transessuale può essere padrino o madrina di battesimo?

Qui vediamo chiaramente applicata la prudenza pastorale, perché si dice: in linea di principio, potrebbe esserlo, se si verificano le condizioni previste dalla Chiesa per il ruolo di padrino/madrina di battesimo. La Chiesa, infatti, non vuole discriminare nessuno. Dato, però, che tale compito non è «un diritto, la prudenza pastorale esige che esso non venga consentito qualora si verificasse pericolo di scandalo, di indebite legittimazioni o di un disorientamento».

3. Un transessuale può essere testimone di un matrimonio?

Nulla lo proibisce nella legislazione canonica vigente.

4. Due persone omoaffettive possono figurare come genitori di un bambino, che deve essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto con altri metodi come l’utero in affitto?

La risposta si concentra esclusivamente sul bambino da battezzare: ciò che si richiede è «la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica (cf can. 868 § 1,1° e 3° CIC; can 681, § 1, 1° CCEO). Sarebbe pretestuoso dedurre da questa risposta una sorta di sdoganamento delle scelte di vita dei genitori.

5. Una persona omoaffettiva e che convive può essere padrino di un battezzato?

Il Documento ricorda anzitutto che per essere padrino/madrina occorre possedere i requisiti canonici indicati nel CIC 874, 1 e simultaneamente condurre «una vita conforme alla fede e all’incarico da assumere». Assicurate queste condizioni, il Documento invita a distinguere la situazione delle persone omoaffettive che semplicemente convivono, da quelle che – invece – vivono «una stabile e dichiarata relazione more uxorio ben conosciuta dalla comunità». Inoltre, qui deve entrare in gioco la valutazione pastorale prudente e ponderata, che sia attenta a «salvaguardare il sacramento del battesimo e soprattutto la sua ricezione, che è bene prezioso da tutelare», essendo necessaria per la salvezza. Il Documento, poi, invita a tener presente il valore reale conferito dalla comunità al ruolo di padrino/madrina, il loro rapporto con la comunità, la loro considerazione dell’insegnamento della Chiesa. E invita a non ignorare la possibilità che un’«altra persona della cerchia famigliare» si incarichi di trasmettere in modo corretto al battezzando la fede cattolica.

6. Una persona omoaffettiva e che convive può essere testimone di un matrimonio?

Nulla lo proibisce, nella legge canonica in vigore.

Come si può abbastanza facilmente vedere, il Documento riflette alcune sensibilità e sollecitazioni tipiche del magistero di papa Francesco. Le risposte del Dicastero si ispirano, in modo articolato ed equilibrato, al tesoro fecondo, illuminante, che la Chiesa ha ricevuto ed elaborato nel corso del tempo.