BENI CULTURALI E ARTI

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Icona della Madonna "Advocata". Roma, Monastero delle Domenicane a Monte Mario.

Il termine “bene culturale” è entrato nel linguaggio ecclesiastico solo col vigente Codice di Diritto Canonico (CIC/1983 can. 1283, n. 2). Ma la Chiesa cattolica, dapprima mediante la legislazione dello Stato Pontificio e in seguito con quella canonica universale, ha contribuito notevolmente alla precisazione del concetto di “patrimonio culturale”, che si è venuto formando nel corso dell'Ottocento (S. Settis, Discorso per il Ventennale della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, 26 novembre 2009).

L’attenzione della Chiesa verso tale realtà è così alta, che san Giovanni Paolo II istituì nel 1988 una Commissione con il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico e artistico di tutta la Chiesa (cfr Cost. apost. Pastor bonus, art. 99) e che nel 1993 fu denominata Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (Motu proprio “Inde a Pontificatus ). Benedetto XVI l’ha infine unita al Pontificio Consiglio della Cultura (Motu proprio "Pulchritudinis Fidei, 30 luglio 2012) trasferendone ad esso compiti e prerogative.

Sono annoverati fra i beni culturali le opere d’arte (architettoniche e qualunque manufatto prodotto con qualsiasi tecnica), specialmente del passato (ma anche le opere contemporanee cui sia riconosciuto un valore storico), le quali devono essere custodite e conservate con la massima diligenza e, quando il loro uso specifico sia venuto meno, convenientemente esposti nei musei ecclesiastici per essere fruiti dal pubblico (cfr Pastor bonus, art. 100). Al patrimonio artistico si affianca quello librario, conservato nelle biblioteche e quello storico, costituito dai documenti d’archivio, che hanno la duplice valenza di strumenti giuridici attestanti i diritti e i doveri degli enti ecclesiastici – ai quali compete principalmente la loro cura – e di fonti per la storia delle istituzioni ecclesiastiche e della vita del popolo di Dio (cfr ivi, art. 101). In tutti i casi, detti beni e le rispettive istituzioni di conservazione devono essere affidati a personale competente «affinché tali testimonianze non vadano perdute» (cfr ivi, art. 102).

Se la tipologia dei beni culturali è pertanto analoga a quella definita dalle legislazioni statali civili, l’ottica attraverso la quale essi sono visti dalla Chiesa è soprattutto religiosa, come attestazione della vita di fede della comunità cristiana, e quindi culturale. Secondo la definizione di Giovanni Paolo II, essi sono beni «posti al servizio della missione della Chiesa» (Allocuzione 12 ottobre 1995), cioè espressione della vita liturgica, della pietà, dell’annuncio del vangelo e della carità. La dottrina circa i beni culturali ecclesiastici ha certamente ricevuto un certo impulso sia dai discorsi papali all’antica Pontificia Commissione sia dai documenti elaborati da quest’ultima.

Sarà pertanto ora il Pontificio Consiglio della Cultura – attraverso il Dipartimento per i beni culturali e le arti – a collaborare con gli appositi organismi episcopali, costituiti all’interno delle conferenze episcopali, per la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Sarà suo compito anche vigilare sul libero accesso a tale patrimonio da parte di tutti coloro che ne abbiano interesse (cfr Pastor bonus, art. 102).

Inoltre, ad esso è ora affidato il compito, eminentemente culturale, di far sì che il popolo di Dio, a partire dai suoi pastori, sia educato ad apprezzare l’importanza di tale patrimonio storico e artistico e a rendersi conto della necessità di conservarlo e di valorizzarlo. Sarà compito del Pontificio Consiglio anche il dialogo con gli artisti e i musicisti contemporanei affinché la fede sia anche oggi ispiratrice di opere d’arte sacra. E tale opera sarà condotta d’intesa con la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti (a cui competono le questioni inerenti la musica, l’arte e l’architettura per il culto), con la Congregazione per il Clero e con la Congregazione per l’Educazione Cattolica (competenti per la formazione accademica di presbiteri e laici) (cfr ivi, art. 103).

Spetta infine al Pontificio Consiglio autorizzare le diocesi italiane al prestito dei beni culturali per mostre fuori del territorio nazionale.

crespiGiuseppe Maria Crespi, Biblioteca e archivio musicale, 1725-30. Bologna, Museo Musicale.